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L'avvocato Colalongo è iscritto negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, penale e di volontaria giurisdizione. Il primo incontro è gratuito e finalizzato a valutare la presenza dei requisiti di ammissibilità al beneficio.
Per agire e difendersi in giudizio i meno abbienti (reddito inferiore a € 12.838,01 annui) possono nominare un avvocato che li assista e rappresenti a spese dello Stato, purché le loro pretese non risultino manifestamente infondate.
L’ammissione al beneficio è possibile in tutte le cause di famiglia (separazioni, divorzi, regolamentazione diritti e tutela minori), consensuali, contenziose e di volontaria giurisdizione, dinanzi al tribunale ordinario come a quello minorile.
E ha efficacia per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
Detta disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
La domanda di ammissione
va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente rispetto al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale il processo è in corso o va promosso, ovvero dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare in Cassazione, Consiglio di Stato o Corte dei Conti.
La domanda
va presentata tramite l'Avvocato, che dovrà autenticare la firma del richiedente ed allegarne la fotocopia di un documento di identità valido, del codice fiscale e dei documenti necessari a inquadrare la questione, altresì indicando:
Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato occorre essere titolari:
di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a
12.838,01 euro.
Se l'interessato
convive con il
coniuge o con
altri familiari , il reddito da considerare ai fini dell'ammissione è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Con due eccezioni: si tiene conto del solo reddito personale del richiedente
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
L'ammissione può essere richiesta
in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
Se la parte ammessa rimane soccombente, non può utilizzare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per proporre impugnazione e deve avanzare una nuova istanza.
In campo penale, l'istanza va rivolta direttamente al Giudice e la soglia di ammissibilità subisce una deroga, essendo previsto un aumento del limite di € 1.033,00 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.
STUDIO LEGALE AVV. ANDREA MARIA COLALONGO
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