MATRIMONIALISTA
FAMIGLIA E MINORI
SEPARAZIONI E DIVORZI

Studio LEGALE A PESCARA

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Da oltre venticinque anni l'avvocato Colalongo si occupa di diritto di famiglia, prestando assistenza giudiziale ed extragiudiziale nelle separazioni, nei divorzi, nella cessazione delle convivenze more uxorio e nella regolamentazione dei diritti della prole.

Con l'obiettivo di fornire valide risposte alla crisi familiare e massima tutela agli interessi dei figli coinvolti, soprattutto se minori.

Riceve in studio a Pescara e in day office fuori regione, in uffici dedicati, garantendo sempre massima riservatezza e decoro.


DIRITTO DI FAMIGLIA

Il diritto di famiglia comprende l’insieme delle norme che hanno per oggetto gli status familiari (coniuge, figlio, genitore, nonno, ecc.) ed i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che costituiscono la famiglia. Le relazioni che sorgono in tale ambito presentano caratteri del tutto particolari, poiché nella famiglia il diritto, più che tutelare esclusivamente l’interesse individuale dei singoli componenti, prende in considerazione l’interesse superiore dell’intero gruppo familiare, con particolare attenzione ai minori.

Diritto Minorile

Protezione dei soggetti più deboli nella crisi familiare

  La legge regola la separazione personale dei coniugi, ossia la situazione temporanea che incide sui diritti e sui doveri nati con il matrimonio. In particolare sono disciplinati i tipi di separazione e le conseguenze familiari e patrimoniali nel periodo di sospensione degli effetti e di alcuni obblighi del rapporto matrimoniale, quali quelli di coabitazione e fedeltà, in attesa di una riconciliazione o del divorzio. Diversi sono gli istituti che entrano in gioco per la tutela dei soggetti più deboli:

 

  • l’affido dei figli, che definisce la ripartizione della responsabilità genitoriale sui figli minorenni in situazioni di non convivenza, causata dalla separazione dei genitori. Il nostro ordinamento predilige l’affido condiviso, con collocamento prevalente presso un genitore e residuale con diritto di visita in capo all’altro;
  • l'assegno di mantenimento, suscettibile di aumento annuo secondo indici Istat e possibile revisione nel tempo, al coniuge economicamente più debole e ai figli minori o comunque non autosufficienti come contributo al loro mantenimento ordinario, al netto della partecipazione alle loro spese straordinarie;
  • l'assegnazione della casa familiare, provvedimento adottato per assicurare ai figli e al coniuge collocatario la conservazione del medesimo ambiente di vita domestica goduto in costanza di matrimonio.

 

Si tratta di istituti che operano anche nei confronti delle coppie non sposate, in caso di interruzione di una convivenza more uxorio.


L’accordo di negoziazione assistita formalizzato e sottoscritto dinanzi all'avvocato, garantisce assistenza legale alle coppie di coniugi che intendono raggiungere soluzioni consensuali di separazione o divorzio, ovvero di modifica delle relative condizioni, senza ricorrere al Tribunale e senza dovere comparire in udienza.

La negoziazione assistita può applicarsi senza limitazioni anche in presenza di figli minori, non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di grave handicap. 

Tra i vantaggi, la tempistica e la flessibilità, completandosi l’iter di regola in un paio di mesi. Tuttavia, è sempre necessario raggiungere un accordo, per sottoscriverlo.

I figli: affido congiunto e collocamento alternato

La legge 54 del 2006 ha stabilito il principio della bigenitorialità, affermando la centralità del concetto di coppia che, benchè separata o divorziata, resta comunque unita nel provvedere alle necessità dei figli.

Secondo la riforma, l’affido è solitamente congiunto ma il collocamento può essere alternato. Nella prassi, però, i tribunali non hanno praticamente mai adottato il collocamento alternato, ritenendolo pregiudizievole per la psicologia del minore.

I tribunali adottano quindi preferibilmente uno schema classico, quasi identico a quello pre-riforma, assegnando i figli ad un genitore collocatario e concedendo all’altro un diritto di visita più limitato e regole rigide per il loro pernottamento.

L’esistenza della figura del genitore collocatario (o prevalentemente collocatario) - che si presume abbia spese maggiori per la gestione delle esigenze quotidiane dei figli - rende necessaria l’erogazione di un assegno mensile, per il contributo al loro mantenimento ordinario, che il genitore non collocatario (o residualmente collocatario) deve corrispondere pur non godendo pienamente dei privilegi del rapporto genitoriale.


Ordine di protezione contro gli abusi familiari

È una misura cautelare che il Giudice può applicare, sia in sede penale, nel corso di indagini penali o di un procedimento penale, che in sede civilistica, a tutela di persone facenti parte della famiglia, se vittime di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà.

Il Giudice, avvalendosi se necessario della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario, può ordinare a chi ha tenuto la condotta pregiudizievole la sua cessazione, disporne l'allontanamento dalla casa familiare e prescrivergli di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli; può disporre l'intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare, oltre che di associazioni di sostegno ed accoglienza alle vittime di abusi e maltrattamenti; infine, può disporre il pagamento periodico di un assegno a favore dei conviventi che per effetto dei provvedimenti rimangano privi di mezzi adeguati, prescrivendo se necessario che la somma sia versata all'avente diritto direttamente dal datore di lavoro dell'obbligato.

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